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Modello Unico PF - versamento delle imposte

Le imposte risultanti dal modello UNICO 2008 Persone fisiche devono essere versate entro il 16 giugno 2009 oppure entro il 16 luglio 2009:
saldo 2008 - primo acconto 2009: entro il 16 giugno / 16 luglio 2009;
secondo acconto 2009: entro il 30 novembre.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2008 e prima rata di acconto per il 2009) nel periodo dal 16 giugno al 16 luglio 2009 sulle somme da versare devono applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Gli importi delle imposte derivanti dal Modello UNICO 2009 Persone Fisiche devono essere versati, effettuando l'arrotondamento all'unità di euro, come determinati nella dichiarazione stessa. Se invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (ad esempio, gli acconti), l'arrotondamento deve essere effettuato secondo l'ordinaria modalità dell'arrotondamento al centesimo di euro trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel modello di versamento F24.

Versamento minimo
I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo relative alla dichiarazione dei redditi non superano ciascuno € 12,00.

Modalità di versamento
I versamenti delle imposte e contributi devono essere effettuati, sia dai titolari che non titolari di partita IVA, utilizzando il modello di pagamento unificato (Modello F24). Tale modello è predisposto in tre copie: le prime due da trattenere a cura dell'intermediario e la terza da restituire al contribuente come ricevuta.

Modalità di pagamento
I contribuenti non titolari di partita iva devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
• presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire i pagamenti tramite carta Pago Bancomat;
• presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;
• negli uffici postali è ammesso l'uso di assegni postali,assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat;
• presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari.
I contribuenti titolari di partita iva devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute così come previsto dall'art. 37, comma 49, del D.L. 04/07/06 n.233, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/06 n.248.

Acconto Irpef
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto IRPEF per il 2009 occorre controllare l'importo indicato nel rigo RN31.
Per l'anno d'imposta 2008, l'acconto dovuto ai fini IRPEF è del 99% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Se tale importo:
• non supera euro 51,65 non è dovuto alcun acconto;
• supera euro 51,65 è dovuto acconto nella misura del 99% del suo ammontare.
Si precisa inoltre, che l'acconto così determinato deve essere versato:
• in unica soluzione entro il 30 novembre 2009, se l'importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
• in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella misura del 60%, entro il 30 novembre 2009.
I contribuenti che prevedono una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione dei redditi possono determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

Acconto Addizionale Comunale
Per l’anno d’imposta 2008 è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef. Si rinvia alle istruzioni fornite al rigo RV17 del quadro RV per la determinazione dell’acconto dovuto.
I soggetti titolari di reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo per la determinazione dell’acconto Irpef devono, inoltre, consultare la voce dell’Appendice delle Istruzioni del Modello Unico - 1 fascicolo “Acconti Irpef e addizionale comunale all’Irpef – casi particolari”.

Altri acconti
Per le modalità di calcolo dell’acconto relativo ai redditi derivanti da imprese estere partecipate, assoggettati a tassazione separata, vedere nell’Appendice del secondo fascicolo, sotto la voce “Acconto sui redditi derivanti da imprese estere partecipate”.
Per le modalità di calcolo dell’acconto IRAP vedere le istruzioni per la compilazione della relativa dichiarazione.

Utilizzo della compensazione per i versamenti
Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.
Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, per esempio, all’INPS da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti e dagli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti e alla gestione separata dell’INPS. È compensabile anche l’IVA che risulti dovuta per l’adeguamento del volume d’affari dichiarato ai parametri e ai risultati degli studi di settore.
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2009 possono essere usati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
– il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
– il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare. Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
È importante ricordare che l’importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Rateizzazione del versamento
Tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, cioè versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.
Si possono rateizzare gli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale. Non si possono rateizzare, pertanto, gli importi da versare a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre. In ogni caso, infatti, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Si ricorda che gli interessi da rateizzazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 2009 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento ovvero entro il 31 luglio 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,23 per cento. Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

Rata
Versamento
Interessi %
 
Versamento (*)
Interessi %
1
16 giugno
0,00
 
16 luglio
0,00
2
30 giugno
0,23
 
31 luglio
0,23
3
31 luglio
0,73
 
31 agosto
0,73
4
31 agosto
1,23
 
30 settembre
1,23
5
30 settembre
1,73
 
2 novembre
1,73
6
2 novembre
2,23
 
30 novembre
2,23
7
30 novembre
2,73
 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il 16 luglio 20098 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 16 luglio 2009 con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento ovvero, entro il 16 agosto 2009 (17 agosto per l’anno 2009 in quanto il 16 è domenica) con l’applicazione degli interessi dello 0,50 per cento.
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto: .

Rata
Versamento
Interessi %
 
Versamento (*)
Interessi %
1
16 giugno
0,00
 
16 luglio
0,00
2
16 luglio
0,50
 
17 agosto
0,50
3
17 agosto
1,00
 
16 settembre
1,00
4
16 settembre
1,50
 
16 ottobre
1,50
5
16 ottobre
2,00
 
16 novembre
2,00
6
16 novembre
2,50
 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

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